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Provvedimenti della 4a giornata di C1

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davide12
view post Posted on 26/9/2006, 14:28




Giudice Sportivo 4° Giornata
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig.
Enzo Moschi, nella seduta del 25-26 Settembre 2006 ha adottato le deliberazioni che di
seguito integralmente si riportano:
""
S E R I E " C/1 "
GARE DEL 23-24 E 25 SETTEMBRE 2006

GARA JUVE STABIA – TARANTO
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali,
o s s e r v a
quanto segue:
- un’ora prima dell’inizio della gara un nutrito gruppo di tifosi del Taranto (valutabile in
circa 300 unità) tutti sprovvisti di biglietto d’ingresso si sono posizionati fuori dello
stadio assiepandosi nella zona antistante il settore loro riservato e dando inizio ad un
folto lancio di bottigliette di vetro contro le forze di polizia, che presidiavano il predetto
ingresso.
- Le bottigliette come innanzi lanciate raggiungevano le forze dell’ordine ed una di
queste colpiva il responsabile dell’ordine pubblico causandogli una grave ferita alla
fronte che provocava fuoriuscita di sangue con conseguente ricovero nel vicino
ospedale.
- Tale ferita ha comportato per il predetto l’applicazione di tre punti di sutura ed una
prognosi di dieci giorni.
- I tifosi dopo numerosi tentativi hanno sfondato i cancelli d’ingresso del settore loro
riservato ed una volta penetrati all’interno si sono abbandonati ad atti vandalici
danneggiando strutture dell’impianto sportivo, in particolare i servizi igienici, e
lanciando successivamente sul campo numerosi pezzi delle suppellettili distrutte.
- Prima dell’inizio della gara un tifoso del Taranto dopo avere scavalcato la recinzione
del settore riservato, raggiunto il terreno di gioco prelevava dallo stesso due palloni
che lanciava ai propri compagni sugli spalti; al sopraggiungere di un agente della
Forza pubblica rientrava nel proprio settore scavalcando la recinzione;
- con la fattiva opera di convincimento dei dirigenti della società Taranto, la situazione si
è normalizzata per l’inizio della gara.
- Al 22° minuto del secondo tempo dopo la segnatura della rete da parte della Juve
Stabia una ventina di tifosi locali, dopo avere scavalcato la recinzione, si sono portati
sul terreno di gioco in segno di esultanza, per poi rientrare nel proprio settore.
- Al termine della gara subito dopo il fischio di chiusura da parte dell’arbitro, nel corso di
una vivace discussione tra i calciatori delle due squadre, si inseriva fra gli stessi una
persona non identificata che colpiva con uno schiaffo un calciatore del Taranto.
29/82
- Nel corso della gara sostenitori della Juve Stabia lanciavano numerosi sputi verso la
panchina del Taranto colpendo alcuni occupanti della stessa.
- Così delineato lo svolgimento dei fatti, quale emergente dagli atti ufficiali appare
accertata la sussistenza di comportamenti di particolare gravità da parte dei
sostenitori del Taranto, cui consegue la responsabilità oggettiva della società.
- Nella determinazione della sanzione appare necessario anche rilevare che i
comportamenti violenti innanzi descritti, manifestano il pericolo di reiterazione anche
per le successive gare del campionato, ed i conseguenti provvedimenti vanno assunti
non solo in funzione afflittiva ma anche preventiva.
- Pertanto si manifesta proporzionata alla gravità dei fatti ed alle loro conseguenze, la
sanzione dell’obbligo di disputare a porte chiuse due gare effettive.
- Tale sanzione deve intendersi attenuata dalla considerazione del fattivo
comportamento dei dirigenti della società Taranto.
- Per quanto attiene al comportamento dei tifosi locali, come sopra descritti appare
adeguata la sanzione come in dispositivo.
- Tutto ciò premesso
d e l i b e r a
a) di infliggere alla società Taranto la sanzione consistente nell’obbligo di disputare due
gare effettive a porte chiuse e l’obbligo del risarcimento dei danni.
b) di irrogare alla società Juve Stabia l’ammenda di € 10.000,00
c) di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
GARA TERNANA – SALERNITANA
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali, nonchè il preannuncio di reclamo della società Ternana,
o s s e r v a
- che, la gara indicata in oggetto non è stata disputata per l’inaccessibilità dello stadio
comunale “L.Liberati” di Terni da parte delle squadre e degli ufficiali di gara tutti
puntualmente sopraggiunti;
- che a norma dell’art. 53 comma 1 delle N.O.I.F. le società hanno l’obbligo di portare a
termine le manifestazioni alle quali si iscrivono;
- che tale obbligo si sostanzia anche nella disponibilità di un adeguato impianto sportivo
ove far disputare le programmate gare di campionato;
- che dagli atti ufficiali emerge l’inadempimento da parte della società Ternana del citato
obbligo.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di infliggere alla società Ternana la punizione sportiva della perdita della gara in
oggetto con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Salernitana.
29/83
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni
disciplinari:
SOCIETA'
AMMENDA

€ 3.000,00 VENEZIA S.P.A. perchè un proprio sostenitore , al termine della
gara, rivolgeva frasi offensive verso l'arbitro al quale indirizzava
due sputi che lo raggiungevano sul petto.
€ 2.500,00 PISA CALCIO S.P.A. perché propri sostenitori lanciavano
ripetutamente bottigliette di plastica verso un assistente arbitrale senza
colpire e perché introducevano, accendevano e facevano esplodere
all’interno del recinto di gioco, petardi ed alcuni fumogeni, senza
conseguenze, nonchè per esposizione di uno striscione contenente
una frase offensiva verso un tesserato della squadra avversaria e per
cori offensivi verso le forze dell’ordine.
€ 1.500,00 LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. perchè propri sostenitori in campo
avverso lanciavano sul terreno di gioco una bottiglietta piena d'acqua
che sfiorava un assistente arbitrale, nonchè numerose bottigliette
semipiene e diversi petardi lanciati anche nel settore avversario, senza
conseguenze.
€ 1.500,00 SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. perchè propri sostenitori in due
occasioni, durante la gara, lanciavano verso un assistente arbitrale tre
bottigliette di plastica semipiene, senza conseguenze.
€ 750,00 MARTINA S.R.L. perchè propri sostenitori, durante la gara, dopo aver
ripetutamente offeso l'allenatore della squadra avversaria, lo
raggiungevano con diversi sputi.
€ 500,00 CAVESE 1919 S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e
accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni durante la gara,
senza conseguenze.
€ 500,00 FOGGIA S.P.A. perchè propri sostenitori in campo avverso
introducevano, accendevano e lanciavano sul terreno di gioco alcuni
fumogeni, senza conseguenze.
€ 500,00 NOVARA CALCIO SPA perchè propri sostenitori in campo avverso
introducevano e facevano esplodere nel settore loro riservato un
petardo ed un fumogeno, senza conseguenze.
29/84
€ 400,00 MANFREDONIA CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori lanciavano
sul terreno di gioco bottigliette di plastica e rotoli di carta igienica, senza
conseguenze.
€ 400,00 SAMBENEDETTESE CALCIO SRL perché propri sostenitori
introducevano accendevano e lanciavano sul terreno di gioco alcuni
fumogeni, senza conseguenze.
€ 350,00 AVELLINO SPA perchè propri sostenitori in campo avverso
introducevano nello stadio ed accendevano nel proprio settore due
fumogeni, senza conseguenze.
DIRIGENTE
INIBIZIONE
a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art.14/e C.G.S.) fino a tutto il
31 OTTOBRE 2006 al Signor LUPO FABIO (MANFREDONIA CALCIO S.R.L.) per
comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell'arbitro al termine del primo
tempo ed al termine della gara (espulso, sanzione aggravata perché dirigente addetto
all’arbitro).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAPUANO EZIO (JUVE STABIA S.P.A.)
perchè allontanato dall'arbitro per comportamento non regolamentare in campo durante
la gara, non eseguiva il provvedimento rientrando negli spogliatoi, ma scavalcando la
recinzione si posizionava nella tribuna all'altezza delle panchine (espulso).
AMMONIZIONE
CALORI ALESSANDRO (SAMBENEDETTESE CALCIO SRL)
per comportamento non regolamentare in campo per proteste verso l'arbitro durante la
gara (espulso).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SHALA RIJAT (FOGGIA S.P.A.)
per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco e perché dopo la notifica del
provvedimento di espulsione rivolgeva espressioni offensive verso l'arbitro; al rientro
negli spogliatoi assumeva comportamento scorretto nei confronti di addetti della squadra
ospitante (r.A. e Uff. Ind.).
29/85
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PAGANI STEFANO (SASSUOLO CALCIO S.R.L.)
per comportamento offensivo verso l'arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CORSI EMILIANO (GIULIANOVA CALCIO S.R.L.)
per atteggiamento irriguardoso verso un assistente arbitrale.
MIANO SEBASTIANO (GIULIANOVA CALCIO S.R.L.)
per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.
MICCO FRANCO (LUCCHESE LIBERTAS S.R.L.)
per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro (calc. sost. in panchina).
LISUZZO ANDREA (MARTINA S.R.L.)
per avere sgambettato un avversario lanciato a rete senza ostacolo.
ADDONA DAVIDE (PRO SESTO S.R.L.)
per avere sgambettato un avversario lanciato a rete senza ostacolo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ARNO MARCO (CAVESE 1919 S.R.L.)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
COLETTI TOMMASO ROBERTO (MARTINA S.R.L.)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
ALBINO MARCELLO (PERUGIA CALCIO S.P.A.)
per condotta ostruzionistica e per condotta scorretta verso un avversario.
BAIANO FRANCESCO (SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.)
per simulazione di fallo e per condotta scorretta verso un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV
INFR)

TOGNI ROMULO EUGENIO (MANFREDONIA CALCIO S.R.L.)

Attached Image: 1158674492.pjpeg.jpg

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